LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 42
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 76 del 19 aprile 1995
Art. 4
Diritto alla indennità di carica
1. Il diritto alla indennità di carica decorre dal giorno successivo a quello delle elezioni e cessa alla data delle successive elezioni per il rinnovo del Consiglio, o a quello dell'anticipato scioglimento dello stesso. Ferma tale decorrenza, la corresponsione dell'indennità di carica si effettua dal giorno successivo a quello dell'avvenuta convalida.
2. Ai Consiglieri che cessano dalla carica, o che subentrano nella stessa nel corso della legislatura, le indennità di carica sono corrisposte - rispettivamente - fino a quando viene meno o da quando sorge il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio.