LEGGE REGIONALE 19 aprile 1995, n. 44
RIORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI AMBIENTALI E ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE (ARPA) DELL'EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 29 dicembre 2025, n. 11Art. 23
(prima modificata lett. b) del comma 1 da art. 2 L.R. 30 luglio 1999 n. 18, poi aggiunto comma 2 bis da art. 10 L.R. 29 dicembre 2025, n. 11)
Disposizioni finanziarie
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione fa fronte nel modo seguente:
a)
per tutte le funzioni e le attività precedentemente svolte dai PMP e dai Servizi di Igiene pubblica delle Aziende-USL trasferite all'ARPA ai sensi della presente legge, mediante una quota percentuale del Fondo sanitario regionale che verrà erogata mensilmente alla Azienda-USL della città di Bologna la quale provvederà, a sua volta, al trasferimento all'ARPA;
b)
per il finanziamento di cui al comma 1,
lettere b), c) e d), del precedente articolo 21, mediante istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'
art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 "Norme per la disciplina della contabilità della Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni, in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
2.
La Regione è altresì autorizzata a conferire all'ARPA ulteriori finanziamenti nell'ambito della vigente legislazione regionale se ed in quanto compatibili con la presente legge.
2 bis.
Le somme introitate dall’Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) sino alla data del 29 giugno 2022 ai sensi dell’
articolo 318 quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale), presenti nel patrimonio netto del bilancio di esercizio 2024 del predetto Ente e nella relativa relazione di accompagnamento, sono destinate dalla stessa Arpae alla medesima finalità di cui al vigente articolo 318 quater, comma 2, ultimo periodo, dello stesso decreto legislativo.
(Norme in materia ambientale), presenti nel patrimonio netto del bilancio di esercizio 2024 del predetto Ente e nella relativa relazione di accompagnamento, sono destinate dalla stessa Arpae alla medesima finalità di cui al vigente articolo 318 quater, comma 2, ultimo periodo, dello stesso decreto legislativo.
