LEGGE REGIONALE 30 gennaio 1995, n. 6
NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142 , E MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1995
Art. 26
Modifiche agli art. 14 e 15 della LR 1 febbraio 1983, n. 9
1.
All'art. 14 della LR n. 9 del 1983, i commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti:
" La Giunta regionale, ai fini della predisposizione del Piano, tiene conto delle proposte pervenute in forma di piani di bacino approvati, valuta quelli adottati e provvede alle necessarie integrazioni.
Il Piano territoriale regionale di risanamento e tutela delle acque è approvato con le modalità previste dall'art. 6 della LR 36/ 88. ".