LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1995, n. 9
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ MARITTIMA DEL PORTO DI RAVENNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 24 del 27 febbraio 1995
Art. 1
Finalità
1. La regione Emilia-Romagna è autorizzata a concorrere finanziariamente al potenziamento funzionale delle caratteristiche di navigabilità lungo il porto - canale e al miglioramento dell'accessibilità via mare del porto di Ravenna, con particolare riferimento alla escavazione e all'approfondimento dei fondali.