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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1995, n. 9

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ MARITTIMA DEL PORTO DI RAVENNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 24 del 27 febbraio 1995

Art. 2
Assegnazione dei contributi
1. Gli interventi da attuare, nonché i destinatari e la misura dei contributi regionali, sono definiti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
2. Alla liquidazione e all'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge provvede il Dirigente competente ai sensi della L.R. 5 settembre 1994, n. 40, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 14 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29.

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