LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1995, n. 9
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ MARITTIMA DEL PORTO DI RAVENNA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 24 del 27 febbraio 1995
Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione Emilia-Romagna fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità mediante specifica autorizzazione di spesa, disposta in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.