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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1996, n. 12

MODIFICA DELL'ART. 2 DELLA L.R. 27 DICEMBRE 1993, N. 46 "CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI ENOLOGICI REGIONALI"

(Legge di pura modifica all' art. 2 della L.R. 27 dicembre 1993 n. 46)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 56 del 20 maggio 1996

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 1993, n. 46
Art. 2 - Esame comunitario
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.
L'art. 2 della L.R. 27 dicembre 1993, n. 46, è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Finanziamenti
1. Le finalità di cui all'art. 1 possono essere perseguite attraverso la concessione dei seguenti finanziamenti:
a) contributo annuo di funzionamento per la mostra permanente dei vini regionali;
b) contributi, fino al novanta per cento della spesa ammessa, per attività di promozione e informazione, di comunicazione istituzionale, di educazione alimentare, di orientamento del consumo del vino e dei prodotti vitivinicoli. I contributi per interventi pubblicitari e per l'attività di comunicazione commerciale non possono superare il cinquanta per cento della relativa spesa ammissibile.
2. La Giunta regionale dispone la concessione dei contributi sulla base di programmi preventivamente deliberati e presentati dall'"Enoteca regionale Emilia- Romagna". I programmi individuano le finalità, gli obiettivi specifici e le spese previste per lo svolgimento delle attività.
3. La liquidazione dei contributi è effettuata in due soluzioni:
a) la prima, a titolo di acconto, contestualmente all'atto della concessione dei contributi, pari al settanta per cento dei contributi concessi;
b) la seconda, a titolo di saldo, successivamente alla attuazione dei programmi per i quali sono stati concessi i contributi. A tal fine l'"Enoteca regionale Emilia- Romagna" presenta una relazione illustrativa che consenta il confronto fra le attività svolte e quelle programmate, corredata dei rendiconti delle spese sostenute.
4. L'approvazione regionale dei rendiconti di cui alla lett. b) del comma 3 costituisce condizione per la concessione dei contributi per l'attività da svolgersi nell'esercizio successivo.".
Art. 2
Esame comunitario
1. Gli effetti della presente legge decorrono dal giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna dell'avviso dell'esito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione U.E., ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna,16 maggio 1996 PIER LUIGI BERSANI

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