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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 24

NORME IN MATERIA DI RIORDINO TERRITORIALE E DI SOSTEGNO ALLE UNIONI E ALLE FUSIONI DI COMUNI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 12 luglio 1996

Art. 10
Pareri degli enti locali
1. I progetti di legge presentati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono trasmessi, entro otto giorni, ai Comuni e alle Province interessati per l'espressione di un parere di merito.
2. Il parere non è richiesto ai Comuni e alle Province che abbiano assunto l'iniziativa legislativa o ai Comuni che abbiano proposto l'istanza di cui al comma 2 dell'art. 8.
3. I pareri debbono essere resi al Consiglio regionale entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del progetto di legge; decorso tale termine si prescinde dal parere.
4. Decorso il termine previsto dal comma 3, la Commissione consiliare competente esamina il progetto di legge ed i pareri pervenuti ed entro quindici giorni li trasmette, con una propria relazione, al Consiglio regionale che, ove sia necessario procedere alla consultazione delle popolazioni interessate ai sensi dell'art. 11, delibera l'indizione del referendum o, ricorrendone le condizioni, stabilisce che si proceda nelle forme previste dall'art. 11 comma 3.

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