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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 24

NORME IN MATERIA DI RIORDINO TERRITORIALE E DI SOSTEGNO ALLE UNIONI E ALLE FUSIONI DI COMUNI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 12 luglio 1996

Art. 11
Consultazione delle popolazioni interessate
1. Ai fini della consultazione delle popolazioni interessate ai progetti di legge di modifica delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali, il Consiglio regionale indice il referendum consultivo secondo quanto disposto negli articoli seguenti, ad eccezione dei casi previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
2. Ai fini delle consultazioni previste dall'art. 133 secondo comma della Costituzione Sito esterno, per popolazione interessata si intende:
a) tutti gli elettori dei Comuni interessati, nel caso di fusione o aggregazione di più Comuni o di modifica della denominazione;
b) tutti gli elettori del Comune di origine nel caso di distacco, finalizzato alla istituzione di un nuovo Comune o all'aggregazione ad altro Comune, di una porzione di territorio che rappresenti almeno il trenta per cento della popolazione o il dieci per cento del territorio del Comune di origine;
c) i soli elettori residenti nel territorio oggetto di modificazione negli altri casi.
3. Nel caso in cui i residenti aventi diritto al voto ai sensi della legislazione vigente siano in numero inferiore a cinquanta, il Consiglio regionale può stabilire che le consultazioni avvengano mediante convocazione, presso la sede del Comune interessato, degli elettori ai quali devono comunque essere assicurate adeguate garanzie circa la segretezza del voto.
4. Qualora il mutamento della circoscrizione interessi porzioni di territorio prive di residenti non si procede all'indizione del referendum.
5. Non si procede all'indizione del referendum consultivo regionale qualora l'iniziativa legislativa di uno o più Consigli comunali dia atto di essere stata preceduta, nell'anno precedente, da referendum consultivi comunali che abbiano consentito di esprimersi, sulla stessa proposta di legge presentata al Consiglio regionale, tutte le popolazioni interessate, così come individuate dalla presente legge.

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