Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 24

NORME IN MATERIA DI RIORDINO TERRITORIALE E DI SOSTEGNO ALLE UNIONI E ALLE FUSIONI DI COMUNI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 12 luglio 1996

Art. 18
Municipi e forme di articolazione per le comunità originarie
1. La legge regionale che istituisce nuovi Comuni mediante fusione o aggregazione di due o più Comuni prevede che alle comunità di origine, o ad alcune di esse, siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi di base. In particolare può prevedere, nei territori delle comunità di origine, l'istituzione dei municipi di cui all'art. 12 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno, ai quali i Comuni potranno delegare l'esercizio di ulteriori funzioni e servizi. L'ipotesi di istituzione dei municipi deve essere espressamente indicata nel quesito referendario deliberato dal Consiglio regionale.
2. I progetti di legge concernenti la fusione di Comuni devono indicare i casi in cui all'istituzione del nuovo Comune consegue l'istituzione di municipi, e devono precisarne la delimitazione territoriale.
3. La legge istitutiva deve prevedere il termine di decorrenza della gestione dei servizi decentrati o eventualmente delegati ai municipi.

Espandi Indice