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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 24

NORME IN MATERIA DI RIORDINO TERRITORIALE E DI SOSTEGNO ALLE UNIONI E ALLE FUSIONI DI COMUNI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 8 del 12 luglio 1996

Art. 9
Esame di ammissibilità della proposta di iniziativa popolare
1. In caso di iniziativa da parte degli elettori, il giudizio di ammissibilità da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per quanto attiene il contenuto della proposta e al rispetto dei limiti di cui al comma 3 dell'art. 33 dello Statuto, è anticipato al momento della presentazione, da parte dei promotori, delle prime cinquecento firme.

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