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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 24

NORME IN MATERIA DI RIORDINO TERRITORIALE E DI SOSTEGNO ALLE UNIONI E ALLE FUSIONI DI COMUNI

Titolo V
NORME FINANZIARIE E INTERPRETATIVE
Art. 19
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli del bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione di bilancio a norma dell'art. 11 comma primo della L.R. 6 luglio 1977 n. 31.
2. Per l'esercizio 1996, agli oneri derivanti dalla presente legge, e ammontanti a L.1.000.000.000, si fa fronte con i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo globale di cui al cap. 86350 "Fondi per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione", voce n. 4 dell'elenco n. 2 allegato alla legge di approvazione di bilancio per l'esercizio stesso e con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale.
3. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa per l'esercizio 1996 ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, comma quarto, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modifiche e integrazioni.
Art. 20
Norme interpretative
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si considera:
a) per numero di abitanti di un Comune, quello sancito dall'ultimo censimento della popolazione;
b) per numero di elettori di un Comune, frazione o borgata, quello risultante dall'ultima revisione semestrale delle liste elettorali del Comune.
2. Ai fini della presente legge, l'unificazione in un solo Comune di più Comuni preesistenti realizzata attraverso l'incorporazione di uno o più Comuni in un altro contiguo deve intendersi equiparata alla fusione di Comuni operata mediante istituzione di un Comune nuovo.
Art. 21
Abrogazioni
1. Il comma 5 dell'art. 8, la lett. d) del comma 2 dell'art. 30, e l'intero art. 34 della L.R. 5 gennaio 1993 n. 1 sono abrogati.

Note del Redattore:

(come disposto dal comma 5 dell'art. 9 L.R. 30 luglio 2015, n.13, la disciplina del presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016).

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