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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 24

Art. 21
Abrogazioni
1. Il comma 5 dell'art. 8, la lett. d) del comma 2 dell'art. 30, e l'intero art. 34 della L.R. 5 gennaio 1993 n. 1 sono abrogati.

Note del Redattore:

(come disposto dal comma 5 dell'art. 9 L.R. 30 luglio 2015, n.13, la disciplina del presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016).

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