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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/07/2015
2. Testo Coordinato18/07/2014
3. Testo Coordinato21/11/2013
4. Testo Coordinato21/12/2012
5. Testo Coordinato22/12/2011
6. Testo Coordinato27/04/2001
7. Testo Originale12/07/1996

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/07/2016

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 08 luglio 1996, n. 24

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Oggetto e finalità
abrogato
Art. 2

(aggiunta lett. c bis) comma 1 da art. 2 L.R. 29 luglio 2016, n. 15)

Oggetto dei provvedimenti legislativi di modifica
1. L'istituzione di nuovi Comuni e la modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, escluse le ipotesi previste all'art. 4, è disposta con legge regionale nel rispetto delle procedure indicate al Titolo III della presente legge, in coerenza con il programma di cui all'art. 6.
2. Le leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali possono avere ad oggetto:
a) l'istituzione di nuovi Comuni, anche attraverso la fusione di Comuni preesistenti, eventualmente già costituiti in Unione;
b) la modifica delle circoscrizioni territoriali di uno o più Comuni, attraverso l'aggregazione o lo scorporo di una determinata porzione di territorio;
c) la modifica delle denominazioni comunali.
c bis) l'incorporazione di uno o più Comuni in un Comune contiguo, anche nel caso di Comuni già istituiti a seguito di fusione.
Art. 3
Presupposti generali dei provvedimenti legislativi di modifica
1. Le modifiche delle circoscrizioni comunali e l'istituzione di nuovi Comuni possono riguardare esclusivamente territori contigui di Comuni appartenenti alla stessa Provincia.
2. Le modifiche devono rispondere ad esigenze di organizzazione e gestione dei servizi e delle funzioni amministrative e individuare ambiti territoriali che, per ampiezza, entità demografica e attività produttive, consentano un equilibrato sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.
3. Non possono essere istituiti Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, nè possono essere disposte modifiche delle circoscrizioni comunali che producano l'effetto di portare uno o più Comuni ad avere popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano nel caso di fusione di Comuni.
5. Le modifiche delle denominazioni comunali possono essere disposte ove ricorrano motivate esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche, o nelle ipotesi di mutamento delle circoscrizioni comunali. In nessun caso la nuova denominazione può riferirsi a persone viventi.
Art. 4
Altri provvedimenti regionali in materia di circoscrizioni comunali
1. La determinazione o la rettifica dei confini fra due o più Comuni, nell'ipotesi in cui non siano precisamente determinati o diano luogo ad incertezze, è disposta con decreto del Presidente della Regione quando sia stata definita con accordo tra i Comuni interessati, deliberato a maggioranza assoluta da ciascun Consiglio comunale. Se i Comuni non trovano accordo tra loro, la determinazione o la rettifica è disposta dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, su richiesta di uno dei Comuni, esaminate le osservazioni degli altri.
Art. 5
Area metropolitana
1. Il riordino delle circoscrizioni territoriali dei Comuni dell'Area metropolitana di Bologna è disciplinato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, con appositi provvedimenti legislativi ai sensi dell'art. 20 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno, sentiti i Comuni interessati.
2. Fino al momento della costituzione dell'Autorità metropolitana di Bologna ai sensi dell'art. 21 della legge n. 142 del 1990 Sito esterno, alla modifica delle circoscrizioni dei Comuni ricompresi nell'Area così come delimitata dalla L.R. 12 aprile 1995, n. 33, si provvede a norma della presente legge.

Note del Redattore:

(come disposto dal comma 5 dell'art. 9 L.R. 30 luglio 2015, n.13, la disciplina del presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016).

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