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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1996, n. 31

DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 96 del 23 agosto 1996

Art. 10
Quota spettante alle Province
1. Alle Province spetta una quota pari al 10 per cento del gettito del tributo regionale.
2. Con legge regionale di bilancio, alle Province può essere assegnata, per l'esercizio delle funzioni loro attribuite o delegate dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e per la predisposizione di piani e programmi finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui ai successivi articoli 11 e 12, una quota aggiuntiva rispetto a quella di cui al comma 1, fino ad un ulteriore 10 per cento del gettito del tributo regionale, al netto della quota del 20 per cento di cui al comma 2 dell'art. 11.
3. La determinazione delle somme da assegnare a ciascuna Provincia viene effettuata mediante l'applicazione di modalità e criteri di riparto stabiliti con deliberazione del Consiglio regionale.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base del gettito complessivo del tributo regionale dell'anno precedente, é assegnata la quota a saldo spettante a ciascuna Provincia. E' ripartita altresì tra le Province, a titolo di acconto per l'anno in corso, una somma pari al 30 per cento della quota loro spettante ai sensi dei commi 1 e 2, calcolata sul medesimo gettito.

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