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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 6

(già modificata lett. a) del comma 1 da art. 4 L.R. 13 agosto 1999 n. 24; poi modificate lett. a) e b) del comma 1 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Sanzioni
1. Oltre alle sanzioni previste dalla legge statale si applicano le seguenti:
a) sanzioni amministrative da 77 Euro a 309 Euro per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 30 dell'art. 3 della legge statale con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto al termine di presentazione previsto dalla legge statale; il ritardo superiore a trenta giorni è parificato alla omessa dichiarazione;
b) sanzione amministrativa da 516 Euro a 5.164 Euro, se nel corso degli accessi di cui al comma 33 dell'art. 3 della legge statale viene impedita l'ispezione dei luoghi o la verifica dei registri e della documentazione inerente all'attività.
2. Per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla lettera b) del comma 1 si osservano, in deroga a quanto previsto dall'art. 5, le disposizioni del Capo I Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno e della L.R. 28 aprile 1984, n. 21.

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