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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 8

(prima modificati commi 1 e 2 da art. 7 L.R. 5 ottobre 2015, n. 16, poi sostituita rubrica e aggiunto comma 2 bis da art. 31 L.R. 27 dicembe 2018, n. 24)

Rimborsi e compensazioni
1. Gli aventi titolo possono chiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, con istanza da presentare, con strumenti idonei a garantire la certezza della data di trasmissione, alla struttura regionale competente in materia di tributi....
2. La struttura regionale competente in materia di tributi provvede, a prescindere dalla presentazione dell'istanza, al rimborso delle somme versate in eccesso rispetto al dovuto nei casi in cui il diritto al rimborso scaturisca da errori materiali rilevati d'ufficio.
2 bis. Se il gestore dell'impianto ha effettuato pagamenti in eccedenza rispetto al dovuto per ciascun trimestre può presentare istanza di compensazione, in carta semplice, con allegazione di idonea documentazione attestante il credito, da trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi entro trenta giorni dall'effettuazione del pagamento eccessivo. La compensazione viene imputata ai trimestri successivi dello stesso anno d'imposta. Se non è possibile esperire la totale compensazione del credito nel medesimo anno d'imposta, il credito non compensato, indicato nella dichiarazione annuale, viene per la parte restante rimborsato e può essere portato in compensazione nell'anno d'imposta successivo solo a seguito di espressa autorizzazione della stessa struttura regionale competente.

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