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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 aprile 1996, n. 6

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO REGIONALE. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 352 DEL 23 AGOSTO 1993 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 5 aprile 1996

Art. 21
Vigilanza
1. Gli Enti competenti organizzano e coordinano l'attività di vigilanza sull'applicazione della presente legge predisponendo uno specifico programma di attività.
2. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie venatorie provinciali, agli Organi di Polizia locale urbana e rurale, ai Servizi competenti del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali, alle Guardie giurate nominate dagli Enti competenti e dalle associazioni di protezione ambientale in possesso dell'approvazione prefettizia, alle guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 3 luglio 1989, n. 23, nonchè alle guardie giurate campestri e agli agenti di custodia dei Consorzi forestali e delle aziende speciali.
3. La vigilanza é altresì esercitata dai dipendenti della Regione Emilia-Romagna, delle Comunità montane, delle Province, dei Comuni e dei Consorzi di gestione dei parchi regionali cui il rispettivo ordinamento conferisce la qualifica di agente di Polizia giudiziaria.

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