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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 02 aprile 1996, n. 6

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO REGIONALE. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 352 DEL 23 AGOSTO 1993 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 35 del 5 aprile 1996

Art. 22
Compiti di prevenzione e controllo
1. Le Aziende USL, tramite i Dipartimenti di prevenzione, esercitano le funzioni di informazione, identificazione e controllo dei funghi per prevenire fenomeni di intossicazione. A tale scopo ciascuna Azienda USL istituisce l'Ispettorato micologico. Le Aziende USL di Bologna Nord, Bologna Sud e Città di Bologna possono istituire Ispettorati micologici comuni.
2. Le Aziende USL sentiti gli Enti competenti organizzano l'attività degli Ispettorati micologici assicurando le funzioni certificative per il commercio e quelle di riconoscimento delle specie per l'autoconsumo, secondo le esigenze che si manifestano nelle diverse realtà territoriali. A tale scopo le Aziende USL individuano il personale da adibire ai compiti indicati tra quello dipendente con idonea esperienza e/o formazione.
3. Gli Ispettorati micologici assolvono inoltre i compiti di supporto tecnico agli ospedali in caso di intossicazione, alla Regione e agli Enti competenti per lo svolgimento di attività formative ed informative ed agli organi di vigilanza.
4. L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna assicura l'attività di supporto tecnico e strumentale agli Ispettorati micologici ed agli ospedali.
5. Le Aziende USL possono avvalersi delle associazioni micologiche tramite apposita convenzione per lo svolgimento delle funzioni di riconoscimento dei funghi di cui al comma 2 e per altre attività.
6. La Regione, nell'ambito dei programmi destinati alla formazione professionale, promuove corsi per il personale degli Ispettorati micologici.

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