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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 2 aprile 1996, n. 6

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO REGIONALE. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 352 DEL 23 AGOSTO 1993 Sito esterno

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 13 novembre 2001 n. 38

L.R. 14 aprile 2004 n. 7

Titolo III
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
Capo I
Lavorazione e vendita dei funghi
Art. 15
Vendita di funghi freschi spontanei
1. Il titolare di autorizzazione per il commercio, rilasciata ai sensi della Legge 11 giugno 1971, n. 426 Sito esterno o della Legge 28 marzo 1991, n. 112 Sito esterno limitatamente alle vendite svolte nelle apposite aree date in concessione, per la tabella merceologica VI, indicata dal DM 4 agosto 1988, n. 375 che intenda effettuare la vendita di funghi freschi spontanei, deve richiedere l'autorizzazione al Sindaco del comune in cui ha sede l'attività.
2. L'autorizzazione comunale, anche limitata a singole specie, è rilasciata ai soggetti riconosciuti idonei dal Dipartimento di prevenzione dell'Azienda-USL alla identificazione delle specie fungine commercializzate che possiedano adeguata conoscenza dei rischi connessi. La Giunta regionale con proprio atto determina le modalità con cui si procede al riconoscimento dell'idoneità di cui sopra, prevedendo modalità semplificate nei confronti di coloro che esercitano l'attività di commercializzazione alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Alla vendita dei funghi freschi spontanei può essere adibito un institore o un preposto in possesso dell'idoneità di cui al comma 2; in questo caso, alla domanda di richiesta di autorizzazione, dovrà essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume l'incarico di vendita.
Art. 16
Vendita di funghi freschi coltivati
1. I funghi freschi coltivati possono essere venduti dai titolari di licenza di commercio per prodotti ortofrutticoli senza specifica autorizzazione.
Art. 17
Certificazione sanitaria
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 Sito esterno, è consentito somministrare o commercializzare funghi freschi spontanei destinati al dettaglio di cui all'allegato 1 della presente legge, previa certificazione di avvenuto controllo da parte del Dipartimento Prevenzione delle Aziende-USL, secondo le modalità indicate nei commi successivi.
2. La certificazione onerosa deve indicare:
a) il quantitativo in peso, il genere e la specie dei funghi;
b) eventuali istruzioni per il consumo;
c) la data della visita di controllo sanitario;
d) la firma e il timbro dell'addetto alla autorizzazione. Ogni confezione deve contenere una sola specie fungina.
3. L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione e deve accompagnare il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione.
4. I funghi debbono essere presentati al controllo a singolo strato suddivisi per specie e in appositi imballaggi da destinare alla vendita. I funghi devono essere freschi, interi ed in buono stato di conservazione, puliti da terriccio e corpi estranei.
5. Con apposito provvedimento consiliare potrà essere integrato l'allegato 1 della presente legge e modificate le modalità di controllo indicate.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano al controllo di partite fungine destinate all'autoconsumo.
Art. 18
Requisiti per la vendita dei funghi secchi e conservati
1. La vendita di funghi secchi di cui all'art. 5 del D.P.R. 376/'95 Sito esterno, di funghi conservati di cui all'allegato II del medesimo D.P.R. e di funghi porcini secchi sfusi può essere esercitata dai titolari di autorizzazione per il commercio rilasciata ai sensi della Legge 426/71 Sito esterno o della Legge 112/91 Sito esterno, limitatamente alle vendite svolte nelle apposite aree date in concessione, per le tabelle merceologiche I e VI indicate dal D.M. 4 agosto 1988, n. 375.
2. La vendita dei funghi porcini secchi sfusi è subordinata al rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 15 della presente legge.
3. I funghi secchi posti in commercio devono possedere i requisiti prescritti dall'art. 5 del D.P.R. n. 376/1995 Sito esterno ed essere confezionati secondo le modalità prescritte dall'art. 6 del citato D.P.R.
Art. 19
Trattamento ed etichettatura dei funghi conservati
1. I funghi conservati sotto olio, sotto aceto, in salamoia, al naturale, sotto vuoto, congelati o surgelati, o altrimenti preparati di cui è ammessa la commercializzazione, ferme restando le previsioni di cui alla Legge 30 aprile 1962, n. 283 Sito esterno, devono possedere i requisiti prescritti dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 376/'95 Sito esterno e ne è ammessa la commercializzazione per le sole specie comprese nell'allegato II del D.P.R. 376/'95 Sito esterno.
Capo II
Sanzioni
Art. 20

(modificati commi 1 e 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38,

come da tabella A)

Sanzioni
1. La violazione delle norme di cui al presente titolo comporta l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma da 258 Euro a 1.032 Euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.P.R. n. 376/1995 Sito esterno è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258 Euro a 516 Euro.
3. La violazione della norma di cui al comma 1 dell'art. 17 prevede anche il sequestro del prodotto privo di certificazione di scorta.

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