LEGGE REGIONALE 2 aprile 1996, n. 6
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO REGIONALE. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 352 DEL 23 AGOSTO 1993
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Titolo I
FINALITÀ
Art. 1
Finalità
1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge 23 agosto 1993 n. 352 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 , disciplina con la presente legge la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei in considerazione della loro importanza come componenti insostituibili ed equilibratori degli ecosistemi e della loro rilevanza, per le specie commestibili, per l'economia delle zone montane.