LEGGE REGIONALE 2 aprile 1996, n. 6
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO REGIONALE. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 352 DEL 23 AGOSTO 1993
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Titolo III
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
Capo I
Lavorazione e vendita dei funghi
Art. 15
(sostituito da art. 3 L.R. 11 novembre 2011 n. 15)
Vendita di funghi freschi spontanei
1. Per la vendita di funghi freschi spontanei, chi esercita attività di commercio di prodotti alimentari ai sensi della normativa vigente, deve presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Sindaco del Comune in cui ha sede l'attività.
2. La SCIA, anche limitatamente alla vendita di singole specie, è presentata da soggetti riconosciuti idonei dal Dipartimento di sanità pubblica dell'Azienda unità sanitaria locale all'identificazione delle specie fungine commercializzate, che possiedano adeguata conoscenza dei rischi connessi. La Giunta regionale con proprio atto determina le modalità con cui si procede al riconoscimento dell'idoneità.
3. Alla vendita dei funghi freschi spontanei può essere adibito un preposto in possesso dell'idoneità di cui al comma 2; in questo caso alla SCIA dovrà essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi assume l'incarico di vendita.
4. Il commercio di funghi spontanei può effettuarsi su aree private in sede fissa o su aree pubbliche, esclusa la forma itinerante.
Art. 16
(sostituito da art. 4 L.R. 11 novembre 2011 n. 15)
Vendita di funghi freschi coltivati
1. Per la vendita di funghi freschi coltivati ai soggetti che esercitano attività di commercio di prodotti ortofrutticoli non è richiesta la presentazione della SCIA.
Art. 17
(modificati commi 1, 2, 3, 5; aggiunti commi 1 bis. e 1 ter.; sostituita lett. d) comma 2 da art. 5 L.R. 11 novembre 2011 n. 15)
Certificazione sanitaria
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 , è consentito somministrare o commercializzare funghi freschi spontanei destinati al dettaglio di cui all'allegato 1 della presente legge, previa certificazione di avvenuto controllo da parte del Dipartimento di sanità pubblica delle Aziende-USL, secondo le modalità indicate nei commi successivi.
1 bis. La vendita di funghi spontanei freschi destinati al dettaglio è altresì consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e accertata commestibilità, da parte di micologi in possesso dell'attestato ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo) e iscritti nell'apposito Registro nazionale o regionale.
1 ter. La vendita di funghi spontanei freschi in confezioni singole non manomissibili è consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e accertata commestibilità da parte di micologi in possesso dell'attestato ai sensi del Decreto del Ministro della Sanità n. 686 del 1996 e iscritti nell'apposito Registro nazionale o regionale. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificate da un micologo, devono presentare la SCIA. Il personale addetto alla vendita al dettaglio di funghi spontanei freschi non è tenuto ad acquisire l'idoneità alla vendita di cui all'articolo 15, comma 2. Le confezioni non manomissibili devono essere in regola con la certificazione di cui al comma 2 e con le normative in materia di etichettatura. Non è consentito il frazionamento di confezioni originali.
2. La certificazione ... deve indicare:
a) il quantitativo in peso, il genere e la specie dei funghi;
b) eventuali istruzioni per il consumo;
c) la data della visita di controllo sanitario;
d) la firma e il timbro del micologo certificatore, con indicazione del numero di iscrizione al Registro nazionale o regionale. Ogni confezione deve contenere una sola specie fungina.
3. L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione e deve accompagnare il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione. L'etichetta deve riportare la corrispondenza univoca con la certificazione sanitaria ad essa correlata, nonché genere e specie fungina, peso, eventuali raccomandazioni per la conservazione e il consumo, data del controllo, timbro e firma dell'ispettore micologo.
4. I funghi debbono essere presentati al controllo a singolo strato suddivisi per specie e in appositi imballaggi da destinare alla vendita. I funghi devono essere freschi, interi ed in buono stato di conservazione, puliti da terriccio e corpi estranei.
5. Con apposito provvedimento della Giunta regionale potrà essere integrato l'allegato 1 della presente legge e modificate le modalità di controllo indicate.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano al controllo di partite fungine destinate all'autoconsumo.
Art. 18
(sostituito da art. 6 L.R. 11 novembre 2011 n. 15)
Requisiti per la vendita dei funghi secchi e conservati
1. I soggetti che esercitano attività di commercio di prodotti alimentari ai sensi della normativa vigente possono vendere i funghi secchi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376 (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati), i funghi conservati di cui all'allegato 2 del medesimo decreto e i funghi porcini secchi sfusi limitatamente alle vendite svolte nelle apposite aree date in concessione.
2. Per la vendita di funghi porcini secchi sfusi è richiesta la presentazione della SCIA.
3. I funghi secchi posti in commercio devono possedere i requisiti prescritti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 376 del 1995 ed essere confezionati secondo le modalità previste dall'articolo 6 del medesimo decreto.
Art. 19
Trattamento ed etichettatura dei funghi conservati
1. I funghi conservati sotto olio, sotto aceto, in salamoia, al naturale, sotto vuoto, congelati o surgelati, o altrimenti preparati di cui è ammessa la commercializzazione, ferme restando le previsioni di cui alla Legge 30 aprile 1962, n. 283 , devono possedere i requisiti prescritti dagli artt. 9 e 10 del D.P.R. 376/'95 e ne è ammessa la commercializzazione per le sole specie comprese nell'allegato II del D.P.R. 376/'95 .
Capo II
Sanzioni
Art. 20
(modificati commi 1 e 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38,
come da tabella A)
Sanzioni
1. La violazione delle norme di cui al presente titolo comporta l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma da 258 Euro a 1.032 Euro.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 6 del D.P.R. n. 376/1995 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258 Euro a 516 Euro.
3. La violazione della norma di cui al comma 1 dell'art. 17 prevede anche il sequestro del prodotto privo di certificazione di scorta.