LEGGE REGIONALE 2 aprile 1996, n. 6
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO REGIONALE. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 352 DEL 23 AGOSTO 1993
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Titolo V
NORME PROMOZIONALI E FINANZIARIE
Art. 23
Attività educative e promozionali
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle iniziative volte a diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, attua e promuove studi e ricerche sulla micoflora e sulla sua conservazione.
2. La Regione Emilia-Romagna e gli Enti competenti, anche con la collaborazione delle associazioni micologiche, organizzano corsi ed iniziative di educazione e informazione, in particolare nel periodo di raccolta, per diffondere la conoscenza delle principali specie fungine e della loro importanza quali componenti degli ecosistemi, ed allo scopo inoltre di prevenire casi di intossicazione alimentare e pubblicizzare i limiti ed i divieti posti dalla normativa vigente.
Art. 24
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 23, la Regione fa fronte tramite il cap. 38050 - Fondo regionale per la conservazione della natura - del bilancio di spesa regionale, che sarà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.