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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 28

NORME PER IL SETTORE AGROALIMENTARE BIOLOGICO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 OTTOBRE 1993, N. 36

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 del 7 agosto 1997

Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge, al fine di contribuire alla tutela della salute dei consumatori, di sviluppare le produzioni compatibili con la protezione dell'ambiente e di sostenere l'attività degli imprenditori agricoli, disciplina, promuove e sostiene la produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti ottenuti con metodi dell'agricoltura biologica, in conformità al Regolamento (CEE) 2092/91, e successive modifiche e integrazioni, e in armonia con la legislazione nazionale del settore.

Note del Redattore:

L'avvenuto esame comunitario di cui all'articolo in esame è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Emilia-Romagna n. 99 del 28 ottobre 1997.

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