LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 28
NORME PER IL SETTORE AGROALIMENTARE BIOLOGICO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 OTTOBRE 1993, N. 36
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 del 7 agosto 1997
Art. 10
Produzioni biologiche zootecniche
1. Il Consiglio regionale definisce i metodi di produzione e di trasformazione dei prodotti del comparto zootecnico con apposito Regolamento, al fine di adeguare la normativa internazionale alle reali esigenze della Regione recependo i principi delle direttive dell'Unione Europea.
Note del Redattore:
L'avvenuto esame comunitario di cui all'articolo in esame è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Emilia-Romagna n. 99 del 28 ottobre 1997.