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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 28

NORME PER IL SETTORE AGROALIMENTARE BIOLOGICO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 OTTOBRE 1993, N. 36

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 del 7 agosto 1997

Art. 12
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione farà fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dal comma primo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

Note del Redattore:

L'avvenuto esame comunitario di cui all'articolo in esame è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Emilia-Romagna n. 99 del 28 ottobre 1997.

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