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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 28

NORME PER IL SETTORE AGROALIMENTARE BIOLOGICO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 OTTOBRE 1993, N. 36

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 del 7 agosto 1997

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge e ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (CEE) 2092/91, e successive modifiche ed integrazioni, per operatore biologico si intende la persona fisica o giuridica che produce, prepara o importa da Paesi terzi i prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento medesimo ai fini della loro commercializzazione, o che commercializza tali prodotti.

Note del Redattore:

L'avvenuto esame comunitario di cui all'articolo in esame è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Emilia-Romagna n. 99 del 28 ottobre 1997.

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