LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 28
NORME PER IL SETTORE AGROALIMENTARE BIOLOGICO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 OTTOBRE 1993, N. 36
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 del 7 agosto 1997
Art. 3
Commissione regionale
1. È istituita la Commissione regionale per il settore agroalimentare biologico con i seguenti compiti:
a) formulare proposte per favorire l'applicazione della presente legge e dei regolamenti comunitari sull'agricoltura biologica;
b) formulare proposte di modifica alle norme nazionali e regionali sull'agricoltura biologica;
c) formulare proposte in merito alle attività di controllo e di certificazione;
d) esprimere parere sull'attribuzione da parte della Regione della qualifica di fiera o mercato dell'agricoltura biologica a fiere, mercati o settori di essi che commercializzano prodotti biologici;
e) esprimere parere su piani e progetti che interessano il settore agroalimentare biologico.
Note del Redattore:
L'avvenuto esame comunitario di cui all'articolo in esame è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Emilia-Romagna n. 99 del 28 ottobre 1997.