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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 28

NORME PER IL SETTORE AGROALIMENTARE BIOLOGICO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 OTTOBRE 1993, N. 36

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 del 7 agosto 1997

Art. 4
Composizione della Commissione
1. Fanno parte della Commissione:
a) l'Assessore regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato, che la presiede;
b) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente o suo delegato;
c) l'Assessore regionale competente in materia di sanità o suo delegato;
d) due rappresentanti designati dalle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 6;
e) un rappresentante designato dalle aziende iscritte nella sezione relativa ai preparatori dell'elenco di cui all'art. 5;
f) un rappresentante designato dagli organismi di controllo definiti all'art. 8;
g) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori.
2. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti esterni in relazione alla specifica natura dei temi affrontati.
3. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale in base alle designazioni di cui al comma 1.
4. La Commissione dura in carica cinque anni; si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque, quando lo richieda almeno un terzo dei componenti in carica.
5. In sede di prima costituzione della Commissione i componenti di cui alla lett. d) del comma 1 sono designati dalle associazioni dei produttori riconosciute ai sensi della L.R. 26 ottobre 1993, n. 36. Tali componenti restano in carica sino al riconoscimento di associazione ai sensi dell'art. 6 e comunque non oltre dodici mesi dalla costituzione della Commissione.
6. La partecipazione alla Commissione non comporta oneri a carico della Regione.

Note del Redattore:

L'avvenuto esame comunitario di cui all'articolo in esame è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Emilia-Romagna n. 99 del 28 ottobre 1997.

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