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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 28

NORME PER IL SETTORE AGROALIMENTARE BIOLOGICO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 OTTOBRE 1993, N. 36

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 del 7 agosto 1997

Art. 5
Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica
1. Ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 220 Sito esterno, è istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura l'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica distinti nelle sezioni:
a) produttori agricoli;
b) preparatori;
c) raccoglitori dei prodotti spontanei.
2. La sezione a) si articola in "aziende biologiche", "aziende in conversione" ed "aziende miste".
3. Rientrano nella categoria dei preparatori gli operatori che esercitano la propria attività utilizzando prodotti dell'agricoltura biologica.
4. La Giunta regionale definisce le procedure per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco di cui al presente articolo.

Note del Redattore:

L'avvenuto esame comunitario di cui all'articolo in esame è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Emilia-Romagna n. 99 del 28 ottobre 1997.

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