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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 28

NORME PER IL SETTORE AGROALIMENTARE BIOLOGICO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 OTTOBRE 1993, N. 36

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 del 7 agosto 1997

Art. 6
Associazioni degli operatori biologici
1. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, riconosce le associazioni regionali degli operatori biologici.
2. Le associazioni degli operatori biologici svolgono i seguenti compiti:
a) stipulare accordi interprofessionali e partecipare ad organismi interprofessionali;
b) orientare la produzione e promuovere la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti degli associati;
c) promuovere attività di assistenza tecnica, formazione professionale e divulgazione in funzione delle esigenze del settore;
d) agevolare le attività di controllo degli organismi di cui all'art. 8.
3. Ai fini del riconoscimento le associazioni devono dimostrare di essere costituite da almeno il 40 per cento degli operatori biologici iscritti all'elenco regionale entro il 31 dicembre antecedente la domanda di riconoscimento.
4. Ai fini del riconoscimento gli statuti delle associazioni devono comunque prevedere:
a) le modalità di iscrizione, di recesso e di esclusione degli operatori;
b) l'impegno di esercitare la vigilanza e le modalità di esercizio della medesima;
c) l'impegno a richiedere, agli operatori associati rappresentanti almeno il 40 per cento degli iscritti nell'elenco di cui all'art. 5, l'obbligo di adesione all'associazione per una durata minima di tre anni.
5. Le associazioni allegano alla domanda di riconoscimento:
a) una relazione contenente la struttura organizzativa, con l'indicazione del personale qualificato e delle attrezzature a carattere tecnico ed amministrativo;
b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
c) l'elenco degli operatori associati ed il loro fatturato.
6. Il riconoscimento è revocato qualora vengano a mancare i requisiti necessari per l'iscrizione, ovvero in caso di manifesta e provata insufficienza nell'esercizio delle attività previste dallo statuto.
7. Con il riconoscimento regionale le associazioni acquistano la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 7 della Legge 20 ottobre 1978, n. 674 Sito esterno e successive modifiche.

Note del Redattore:

L'avvenuto esame comunitario di cui all'articolo in esame è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Emilia-Romagna n. 99 del 28 ottobre 1997.

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