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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 28

NORME PER IL SETTORE AGROALIMENTARE BIOLOGICO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 OTTOBRE 1993, N. 36

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 del 7 agosto 1997

Art. 7
Contributi alle associazioni
1. La Regione può concedere contributi alle associazioni di cui all'art. 6 al fine di incoraggiarne la costituzione ed agevolarne il funzionamento amministrativo per cinque annualità. L'importo di tali contributi può essere concesso in quote annue, nell'arco di un periodo massimo di sette anni dalla data del loro riconoscimento.
2. L'importo massimo di tali contributi è pari alle percentuali del 5 per cento, del 4 per cento, del 3 per cento, del 2 per cento e dell'1 per cento del valore dei prodotti biologici commercializzati dagli operatori associati nell'anno solare precedente rispettivamente per la prima, la seconda, la terza, la quarta e la quinta annualità.
3. In ogni caso i contributi non possono superare le spese reali di costituzione e funzionamento amministrativo delle associazioni interessate.
4. Alle associazioni di cui all'art. 6 possono essere concessi contributi per la realizzazione di programmi specifici relativi almeno ad uno dei seguenti settori:
a) assistenza tecnica di base per le aziende agricole;
b) assistenza tecnica per le aziende di trasformazione;
c) divulgazione dei metodi di produzione e trasformazione biologici;
d) promozione e commercializzazione dei prodotti biologici;
e) educazione alimentare.
5. I contributi di cui al comma 4 sono concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese riconosciute ammissibili al fine della realizzazione dei programmi.
6. La Giunta regionale definisce le modalità ed i tempi di presentazione delle domande, i casi di revoca nonché le modalità di rendicontazione; per i contributi relativi ai programmi specifici la Giunta definisce altresì i criteri per la valutazione dei programmi.

Note del Redattore:

L'avvenuto esame comunitario di cui all'articolo in esame è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Emilia-Romagna n. 99 del 28 ottobre 1997.

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