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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 28

NORME PER IL SETTORE AGROALIMENTARE BIOLOGICO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 OTTOBRE 1993, N. 36

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 del 7 agosto 1997

Art. 8
Organismi di controllo
1. Lo svolgimento dei controlli nelle aziende iscritte all'elenco regionale di cui all'art. 5 è assicurato da organismi privati riconosciuti ai sensi della normativa vigente.
2. Ciascun organismo di controllo invia annualmente all'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura una relazione sull'attività svolta contenente in particolare l'indicazione:
a) delle sanzioni proposte alle autorità competenti ovvero imposte direttamente;
b) del personale qualificato e delle attrezzature utilizzate.

Note del Redattore:

L'avvenuto esame comunitario di cui all'articolo in esame è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Emilia-Romagna n. 99 del 28 ottobre 1997.

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