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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 2 agosto 1997, n. 28

NORME PER IL SETTORE AGROALIMENTARE BIOLOGICO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 26 OTTOBRE 1993, N. 36

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 del 7 agosto 1997

Art. 9
Sanzioni per gli organismi di controllo
1. Il mancato, insufficiente o comunque irregolare esercizio dei controlli e la mancata o incompleta relazione di cui all'art. 8 accertati a carico degli organismi di controllo comporta la diffida scritta da parte del dirigente preposto dall'Assessorato competente in materia di agricoltura.
2. In caso di recidiva, il Direttore generale competente in materia di agricoltura dispone la sospensione dell'organismo dall'esercizio dell'attività di controllo nella Regione Emilia-Romagna, per un periodo non inferiore ad un anno e, nei casi più gravi, dispone il divieto di operare sul territorio regionale e propone la revoca del riconoscimento all'autorità competente.
3. Il Direttore generale competente in materia di agricoltura individua, secondo quanto previsto dalla L.R. 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), il personale preposto all'attività di vigilanza sugli organismi di controllo e fissa i criteri operativi per lo svolgimento di tale attività.

Note del Redattore:

L'avvenuto esame comunitario di cui all'articolo in esame è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Emilia-Romagna n. 99 del 28 ottobre 1997.

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