Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1997, n. 29

NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ DI VITA AUTONOMA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 12 marzo 2003 n. 2

Art. 7
Interpreti della lingua dei segni
1. Rientra nelle finalità del servizio di aiuto personale, in conformità a quanto indicato all'art. 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 Sito esterno, anche il servizio di interpretariato della lingua dei segni italiana, nonché il sostegno ad altre modalità di comunicazione, per favorire le opportunità di integrazione sociale delle persone con grave difficoltà di linguaggio connessa a deficienza uditiva.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Province redigono l'elenco degli interpreti della lingua dei segni italiana. Tale elenco deve essere trasmesso ai servizi di aiuto personale presenti nel territorio regionale.
3. La Giunta regionale, sentita la Consulta, di cui al successivo art. 12, definisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco, nonché le condizioni di accesso e le modalità di fruizione del servizio.
4. Il personale abilitato ad offrire i servizi di aiuto personale con modalità di comunicazione diverse dalla lingua dei segni è individuato presso il servizio, in accordo con i richiedenti.

Espandi Indice