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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 21 agosto 1997, n. 29

NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITA' DI VITA AUTONOMA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI

BOLLETTINO UFICCIALE REGIONALE n. 32 del 13 marzo 2003

Art. 7
Interpreti della lingua dei segni
1. Rientra nelle finalità del servizio di aiuto personale, in conformità a quanto indicato all'art. 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 Sito esterno, anche il servizio di interpretariato della lingua dei segni italiana, nonchè il sostegno ad altre modalità di comunicazione, per favorire le opportunità di integrazione sociale delle persone con grave difficoltà di linguaggio connessa a deficienza uditiva.
2. Ai fini di cui al comma 1, le Province redigono l'elenco degli interpreti della lingua dei segni italiana. Tale elenco deve essere trasmesso ai servizi di aiuto personale presenti nel territorio regionale.
3. La Giunta regionale, sentita la Consulta, di cui al successivo art. 12, definisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco, nonchè le condizioni di accesso e le modalità di fruizione del servizio.
4. Il personale abilitato ad offrire i servizi di aiuto personale con modalità di comunicazione diverse dalla lingua dei segni è individuato presso il servizio, in accordo con i richiedenti.

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