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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 21 agosto 1997, n. 29

NORME E PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LE OPPORTUNITÀ DI VITA AUTONOMA E L'INTEGRAZIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI

Art. 6
Istituzione e modalità organizzative
1. Il servizio di aiuto personale è istituito dai Comuni, singoli o associati, dalle Comunità montane e dalle Aziende USL, e può essere gestito direttamente o mediante convenzione con cooperative sociali, organizzazioni di volontariato ed associazioni, iscritte negli appositi albi regionali, ed enti morali articolati a livello regionale.
2. Le convenzioni devono altresì definire le modalità di coordinamento tra gli interventi di cui al presente titolo e la rete dei servizi socio-sanitari, educativi e sportivi esistenti sul territorio.
3. Il servizio di aiuto personale formula un elenco delle risorse volontarie e professionali disponibili, promuovendone la conoscenza presso i disabili. Favorisce, altresì, l'incontro fra i richiedenti e coloro che prestano il servizio, verificando, a richiesta, l'andamento del rapporto.
4. Gli interventi di aiuto personale sono svolti prevalentemente con l'apporto:
a) di coloro che svolgono servizio civile, avendo ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente;
b) delle persone di età superiore ai 18 anni che richiedano di prestare attività volontarie di aiuto personale;
c) delle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui all'art. 2 della legge regionale 2 settembre 1996 n. 37, dei soci volontari di cooperative sociali, di associazioni ed enti morali articolati a livello regionale.
5. Coloro che prestano attività di aiuto personale debbono avere, o deve essere loro fornita, una adeguata formazione specifica in ragione delle disponibilità dichiarate.
6. La Giunta regionale stabilisce le priorità e le modalità per la concessione dei contributi in riferimento agli oneri di avvio, alle esigenze di formazione e di progettualità del servizio di aiuto personale.

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