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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 1

DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI CENTRI AGROALIMENTARI E NEI MERCATI ALL'INGROSSO. ABROGAZIONE DELLA L.R. 30 MAGGIO 1975, N. 38

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 9 del 22 gennaio 1998

Art. 13
Norma transitoria
1. Fino alla costituzione degli organi della Città metropolitana l'iniziativa per l'istituzione dei mercati all'ingrosso e dei centri agro-alimentari spetta anche alla Conferenza metropolitana dei Sindaci.
2. Nel caso in cui ente promotore sia la Conferenza metropolitana dei Sindaci l'ente istitutore ai sensi degli art. 6 e 7 della presente legge è la Provincia che opera sentita la Conferenza metropolitana dei Sindaci.

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