LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 11
RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 8 aprile 1998
Art. 3
1. Gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 36 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, come modificato ed integrato.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti a concessione e comportano la corresponsione del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione. In luogo della cessione delle aree per opere di urbanizzazione è ammessa la monetizzazione delle stesse.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, di cui all'art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto disposto dall'art. 4.