LEGGE REGIONALE 6 aprile 1998, n. 11
RECUPERO AI FINI ABITATIVI DEI SOTTOTETTI ESISTENTI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 dell' 8 aprile 1998
Art. 4
1. Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, può disporre l'esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione della presente legge nonché individuare ambiti nei quali, in assenza del reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, l'intervento è consentito previo pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi di cui all'art. 3, comma 2.