LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 19
NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 7 luglio 1998
Art. 11
Norme di interpretazione autentica
1. L'art. 20, comma 3, della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, si interpreta nel senso che ai programmi integrati di intervento in variante agli strumenti urbanistici generali, si applicano anche le condizioni ed i limiti previsti dall'art. 15, comma 4, lettera c), della L.R. 47/78, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 6/95.
2. Gli artt. 14, 20 e 21 della L.R. 6/95 si interpretano nel senso che gli accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici e i programmi integrati di intervento devono avere i contenuti propri dei piani attuativi del P.R.G. e si attuano attraverso la concessione o autorizzazione edilizia ovvero altro atto abilitativo previsto dalla legge.
3. Il comma 5 dell'art. 14 della L.R. 6/95 si interpreta nel senso che, a decorrere dal trasferimento alle Province delle competenze in materia di approvazione dei Piani regolatori generali e delle loro varianti, gli accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici, da chiunque promossi e qualunque sia il loro oggetto, sono approvati con decreto del Presidente della Provincia.