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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 19

NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 92 del 7 luglio 1998

Titolo II
Contributi regionali per la riqualificazione urbana
Art. 7
Azioni regionali a sostegno della riqualificazione urbana
1. La Regione, nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dagli atti di assegnazione, coordina la programmazione ed erogazione dei fondi nazionali stanziati a qualsiasi titolo e destinati agli interventi di edilizia residenziale pubblica e degli appositi fondi regionali annualmente determinati dalla legge di bilancio nonchè degli eventuali finanziamenti dell'Unione europea, al fine di destinarli prioritariamente alla promozione e realizzazione di programmi di riqualificazione urbana. Inoltre finalizza prioritariamente alla riqualificazione risorse degli istituti autonomi per le case popolari, ivi compresi i proventi delle vendite di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 Sito esterno, e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle finalità dell'Edilizia Residenziale Pubblica.
2. La Giunta regionale assicura l'integrazione e la concertazione delle politiche settoriali comunque dirette ad incidere sulle condizioni di abbandono o di degrado delle aree urbanizzate.
3. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati ovvero a conferire incarichi professionali, per lo svolgimento di attività funzionali alla promozione e allo sviluppo di programmi di riqualificazione urbana e volte a fornire ai Comuni informazione, consulenza tecnica ed assistenza nella predisposizione degli stessi.
Art. 8
Criteri e modalità di assegnazione dei contributi
1. In conformità all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno, l'assegnazione dei finanziamenti regionali avviene sulla base di un bando, approvato dalla Giunta regionale, che definisce i criteri e le procedure di assegnazione dei contributi, secondo quanto stabilito dai commi successivi.
2. I contributi regionali sono destinati a finanziare:
a) lo svolgimento delle procedure concorsuali e partecipative, di cui all'art. 3, ivi comprese eventuali forme di rimborso a parziale copertura dei costi sostenuti dai soggetti privati, e l'elaborazione del programma di riqualificazione urbana;
b) la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma, ivi comprese la progettazione e la direzione lavori degli stessi.
3. I contributi di cui al comma 2, lettera b), sono concessi o in conto interessi o in conto capitale, nella misura e con le modalità stabilite con appositi atti amministrativi.
4. Gli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 che possono essere ammessi a contributo regionale sono riconducibili, in via indicativa, alle seguenti tipologie:
a) acquisizione di immobili, di proprietà pubblica o privata, da destinare ad urbanizzazioni primarie e secondarie e ad attrezzature pubbliche di interesse generale, ad altre finalità di interesse pubblico ovvero ad edilizia residenziale pubblica;
b) realizzazione, completamento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle attrezzature pubbliche di interesse generale;
c) realizzazione di reti telematiche e di opere di ammodernamento tecnologico;
d) realizzazione di opere di sistemazione, risanamento e bonifica ambientale, di arredo urbano delle aree verdi e degli spazi pubblici;
e) risanamento delle parti comuni dei fabbricati residenziali;
f) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di realizzazione o ampliamento di fabbricati residenziali e non residenziali;
g) attuazione di interventi di ristrutturazione urbanistica.
5. Per accedere ai contributi regionali il Comune trasmette alla Giunta regionale la delibera di cui all'art. 2, con l'indicazione degli interventi di riqualificazione per i quali viene richiesto il finanziamento. La Giunta regionale, valutata la congruità della delibera con i criteri generali e gli indirizzi di cui alla presente legge, definisce, nei limiti del finanziamento autorizzato dal bilancio regionale, i contributi che la Regione si impegna a concedere e invita il Comune alla sottoscrizione di un protocollo di intesa.
6. Per la selezione degli interventi ammessi a finanziamento la Giunta regionale si avvale di un nucleo di valutazione, composto da non più di sette dipendenti regionali.
7. I contributi di cui alla lettera a) del comma 2 sono erogati, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, dopo la sottoscrizione del protocollo di intesa di cui al comma 5. I contributi di cui alla lettera b) del comma 2 sono erogati con le modalità previste dall'accordo di programma di cui all'art. 9.
Art. 9
Accordo di programma per gli interventi finanziati
1. Per approvare il programma di riqualificazione urbana e definire le modalità di attuazione degli interventi ammessi a finanziamento regionale, il Sindaco promuove la conclusione di un accordo di programma con la Regione e gli altri Enti pubblici interessati, nonchè con i soggetti privati che partecipano all'attuazione degli interventi.
2. L'accordo ha per oggetto:
a) il programma di riqualificazione urbana, elaborato a norma dell'art. 4;
b) gli obblighi assunti da ciascun partecipante;
c) le diverse fasi temporali di realizzazione degli interventi;
d) le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione degli interventi e la ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti;
e) idonee garanzie per l'esecuzione degli interventi e le sanzioni per eventuali inadempimenti;
f) i casi di recesso di uno o più dei partecipanti e le relative condizioni;
g) il termine per l'inizio dei lavori, trascorso il quale la Regione provvede alla revoca del proprio finanziamento.
3. Qualora il programma di riqualificazione urbana comporti variante agli strumenti urbanistici, trova applicazione il procedimento previsto dall'art. 14 della L.R. n. 6/1995.
4. All'accordo in variante partecipa anche la Provincia, nei casi in cui le competenze in materia di approvazione degli strumenti urbanistici generali siano già state trasferite alla stessa. In tale ipotesi l'accordo è approvato con decreto del Presidente della Provincia.
Art. 10
Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli di bilancio nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma primo, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni e nel rispetto dei vincoli derivanti da assegnazioni di fondi nazionali e comunitari.
2. Per gli interventi previsti al comma 3 dell'art. 7, ammontanti a lire 600.000.000 per l'esercizio 1998, si fa fronte nell'ambito dei finanziamenti a tale scopo specifico accantonati nel Fondo globale di cui al capitolo 86350 " Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti di sviluppo. ", voce n. 16 dell'elenco n. 2 allegato alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1998 e con le modalità previste dall'art. 11 della L.R. 23 aprile 1998, n. 14.
Art. 11
Norme di interpretazione autentica
1. L'art. 20, comma 3, della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, si interpreta nel senso che ai programmi integrati di intervento in variante agli strumenti urbanistici generali, si applicano anche le condizioni ed i limiti previsti dall'art. 15, comma 4, lettera c), della L.R. 47/78, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 6/95.
2. Gli artt. 14, 20 e 21 della L.R. 6/95 si interpretano nel senso che gli accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici e i programmi integrati di intervento devono avere i contenuti propri dei piani attuativi del P.R.G. e si attuano attraverso la concessione o autorizzazione edilizia ovvero altro atto abilitativo previsto dalla legge.
3. Il comma 5 dell'art. 14 della L.R. 6/95 si interpreta nel senso che, a decorrere dal trasferimento alle Province delle competenze in materia di approvazione dei Piani regolatori generali e delle loro varianti, gli accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici, da chiunque promossi e qualunque sia il loro oggetto, sono approvati con decreto del Presidente della Provincia.

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