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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 19

NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

1 bis.
2 bis.
2 ter.
1.
1 bis
1 ter
3 bis.
Art. 4 bis
Concorsi di architettura
1. Il Consiglio comunale con la delibera di cui all'articolo 2 può stabilire che per l'attuazione del Programma di riqualificazione in ambiti di intervento particolarmente significativi debba essere svolto, di concerto con i soggetti interessati di cui all'articolo 3, un concorso di architettura, allo scopo di selezionare la soluzione progettuale che meglio interpreta gli obiettivi di qualità ambientale e architettonica, anche riferita allo spazio urbano interessato dall'intervento.
2. La Giunta regionale può destinare una quota dei contributi previsti nel Titolo II della presente legge ai Comuni che attivano i Concorsi di architettura, al fine di contribuire al sostegno delle spese per il loro svolgimento. Nella redazione dei bandi di cui al successivo articolo 8, tra i criteri di assegnazione dei contributi è prevista una priorità ai Comuni che attivano tali concorsi.
1.
2.
5.
1 bis.

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