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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 19

NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

Art. 3

(modificati commi 1, 2 e 4 da art. 3 L.R. 6 luglio 2009 n. 6)

Partecipazione degli operatori pubblici e privati
1. L'Amministrazione comunale promuove il coinvolgimento degli operatori pubblici e privati nella predisposizione e nella attuazione del programma di riqualificazione, di cui all'art. 4, attraverso un concorso pubblico, aperto a tutti i soggetti interessati a partecipare alla realizzazione della riqualificazione. Il concorso è relativo a ciascuno degli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 2 e tiene conto delle priorità individuate nel Documento programmatico per la qualità urbana e dalla delibera del Consiglio comunale assunta a conclusione del processo partecipativo appositamente attivato. Le proposte avanzate dagli interessati devono contenere:
a) uno studio di fattibilità degli interventi proposti;
b) il progetto preliminare degli interventi pubblici e privati che il soggetto si dichiari disposto a realizzare;
c) uno studio degli effetti sui sistemi insediativo, ambientale, paesaggistico, della mobilità, sociale ed economico che la realizzazione degli interventi proposti comportano, in coerenza con gli obiettivi di riqualificazione definiti nella delibera di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui negli ambiti da assoggettare a riqualificazione, individuati ai sensi dell'art. 2, siano presenti immobili di proprietà privata ovvero appartenenti al patrimonio disponibile di altri enti pubblici, ritenuti necessari per l'attuazione del programma di riqualificazione, in luogo del concorso pubblico di cui al comma 1 il Comune attiva con gli interessati, fissando un termine per la loro conclusione, procedure negoziali volte a definire le forme della loro partecipazione al programma.
3. Qualora alla conclusione delle procedure negoziali, di cui al comma 2, non si pervenga ad un'intesa con i soggetti interessati, l'Amministrazione comunale attua le procedure relative al concorso pubblico, di cui al comma 1, invitando formalmente i proprietari degli immobili a partecipare allo stesso. Nell'atto deve essere precisato che, qualora il proprietario non partecipi all'intervento di riqualificazione, l'immobile potrà essere assoggettato alle procedure espropriative di cui all'art. 5.
4. L'Amministrazione comunale, valutate le proposte di cui al comma 1 e gli esiti delle eventuali procedure negoziali di cui al comma 2, seleziona la proposta che più risponde agli obiettivi definiti per l'ambito di riqualificazione interessato dalla delibera di cui all'articolo 2 e acquisisce prima della predisposizione del programma di riqualificazione urbana di cui all'art. 4, l'impegno alla partecipazione all'intervento di riqualificazione da parte dei soggetti interessati, attraverso la sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo ovvero attraverso la stipula di un accordo ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno.

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