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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 19

NORME IN MATERIA DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

Art. 7

(modificato comma 2 da art. 7 L.R. 6 luglio 2009 n. 6 , poi aggiunto comma 2 bis da art. 37 L.R. 20 dicembre 2013 n. 28)

Azioni regionali a sostegno della riqualificazione urbana
1. La Regione, nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dagli atti di assegnazione, coordina la programmazione ed erogazione dei fondi nazionali stanziati a qualsiasi titolo e destinati agli interventi di edilizia residenziale pubblica e degli appositi fondi regionali annualmente determinati dalla legge di bilancio nonché degli eventuali finanziamenti dell'Unione europea, al fine di destinarli prioritariamente alla promozione e realizzazione di programmi di riqualificazione urbana. Inoltre finalizza prioritariamente alla riqualificazione risorse degli istituti autonomi per le case popolari, ivi compresi i proventi delle vendite di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 Sito esterno, e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle finalità dell'Edilizia Residenziale Pubblica.
2. La Giunta regionale assicura l'integrazione e la concertazione delle politiche settoriali comunque dirette ad incidere sulle condizioni di abbandono o di degrado delle aree urbanizzate, dando priorità al finanziamento dei programmi di riqualificazione caratterizzati dalla pluralità di azioni ed interventi riferibili a politiche settoriali diverse.
2 bis. Ai fini dell'assegnazione dei contributi regionali, disciplinati dal presente titolo, la Giunta regionale, allo scopo di promuovere la ricostruzione dei centri e nuclei storici colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, favorisce la stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 9 con i Comuni interessati sulla base del Piano della ricostruzione da questi approvato ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012). Ai fini del procedimento disciplinato dal titolo I della presente legge il Piano della ricostruzione assume i contenuti e produce gli effetti del Programma di riqualificazione urbana di cui all'articolo 4.
3. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati ovvero a conferire incarichi professionali, per lo svolgimento di attività funzionali alla promozione e allo sviluppo di programmi di riqualificazione urbana e volte a fornire ai Comuni informazione, consulenza tecnica ed assistenza nella predisposizione degli stessi.

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