Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 26

NORME PER IL PARTO NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE, NELLE CASE DI MATERNITÀ E A DOMICILIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 14 agosto 1998

Art. 10 (1)
Commissione consultiva tecnico-scientifica
1. È istituita, presso l'Assessorato regionale alla sanità, una Commissione consultiva tecnico-scientifica sul percorso nascita, con il compito di assistere la Giunta nel perseguimento delle finalità della presente legge, nonché di quanto previsto agli artt. 6, 7, 8 e 9 della L.R. n. 27 del 1989, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) valutazione della qualità dell'assistenza alla gravidanza ed al parto, relativamente a tempestività di accesso ai servizi, continuità dell'assistenza, appropriatezza delle procedure, stato di salute della donna e del bambino, gradimento espresso dalle donne riguardo alle diverse modalità assistenziali e di espletamento del parto;
b) qualità delle informazioni ricevute dalle donne relative al percorso nascita ed alla scelta dei modi e dei luoghi del parto;
c) monitoraggio delle modalità dei parti avvenuti nelle strutture ospedaliere pubbliche e private, nelle case di maternità ed a domicilio;
d) valutazione dei costi derivanti dalle diverse tipologie del parto nelle Aziende sanitarie;
e) elaborazione di protocolli relativi all'attuazione delle più appropriate ed efficaci modalità organizzative per l'assistenza ostetrica.
2. La Commissione, nominata con delibera della Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare Sicurezza Sociale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, resta in carica tre anni ed i componenti possono essere nuovamente nominati. È presieduta dall'Assessore regionale alla sanità o da un suo delegato. È composta da esperti del settore, assicurando la presenza di almeno un rappresentante delle seguenti categorie e figure professionali: ginecologo-ostetrico, ostetrica/o, epidemiologo, psicologo, neonatologo, esperto in organizzazione dei servizi, igienista, medico di medicina generale, pediatra di base, pediatra di comunità, assistente sanitario, sociologo, assistente sociale, esperto di comunicazione- informazione. È altresì garantita la presenza di un rappresentante delle Aziende sanitarie della Regione, delle strutture sanitarie private accreditate, delle organizzazioni del privato sociale.
3. La Commissione può costituire al suo interno gruppi di lavoro per settori o compiti specifici, eventualmente integrati da altri esperti indicati dalla Commissione stessa e nominati con determinazione del Direttore generale alla Sanità.
4. La Commissione, sulla base dei dati disponibili in Assessorato e presso l'Agenzia sanitaria regionale e delle relazioni fornite annualmente dalle Aziende sanitarie, predispone ed invia ogni anno alla Commissione sicurezza sociale del Consiglio regionale un rapporto contenente i dati e le valutazioni relativi ai temi di cui al precedente comma 1, con esplicito riferimento a:
a) morbilità e mortalità perinatale e neonatale;
b) morbilità e mortalità materna;
c) modalità di espletamento dei parti ed in particolare dei parti strumentali;
d) complicanze in gravidanza;
e) appropriatezza delle procedure di monitoraggio ed intervento farmacologico utilizzate durante il travaglio ed il parto;
f) diffusione e modalità dell'allattamento al seno;
g) diffusione del parto a domicilio e nelle case di maternità.
5. Ai componenti la Commissione ed agli esperti che partecipano ai gruppi di lavoro spettano i compensi ed i rimborsi previsti dalle vigenti disposizioni regionali di legge.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, il presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell' entrata in vigore del regomento medesimo ossia a partire dal 25 aprile 2009.

Espandi Indice