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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 26

NORME PER IL PARTO NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE, NELLE CASE DI MATERNITÀ E A DOMICILIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 14 agosto 1998

Art. 8
Formazione, qualificazione ed aggiornamento del personale
1. Nell'ambito delle attività di riqualificazione ed aggiornamento del personale sanitario, la Giunta regionale individua, avvalendosi anche della collaborazione dell'Università, di enti ed istituti a carattere scientifico qualificati in materia, specifici programmi che perseguano le seguenti finalità:
a) qualificazione del personale addetto all'assistenza socio-sanitaria della donna durante la gravidanza, il parto, il puerperio e l'allattamento, in funzione del parto a domicilio e nelle case di maternità;
b) aggiornamento specifico sulla revisione critica della validità scientifica e dell'efficacia delle tecniche e metodologie utilizzate nell'assistenza alla gravidanza ed al parto;
c) formazione pluridisciplinare degli operatori anche rispetto agli aspetti culturali e relazionali dell'evento nascita;
d) aggiornamento dei medici specialisti e di medicina generale, al fine di adeguare la cultura e la disponibilità ad informare correttamente le donne in merito alla scelta del parto in ambiente extraospedaliero;
e) formazione ed aggiornamento degli operatori socio- sanitari sulle pratiche di mutilazione genitale femminile, con particolare attenzione alle conseguenze dell'infibulazione e reinfibulazione sulla gravidanza e sul parto ed alle tecniche di intervento più adeguate a fronteggiare tali problematiche, per la tutela della madre e del nascituro;
f) informazione e sensibilizzazione degli operatori riguardo alla promozione dell'accesso di donne straniere ai servizi sanitari e sociali, così da favorire l'incontro tra la donna e l'operatore socio-sanitario, ai fini della salvaguardia della salute della donna e della sicurezza della maternità.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, il presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell' entrata in vigore del regomento medesimo ossia a partire dal 25 aprile 2009.

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