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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 26

NORME PER IL PARTO NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE, NELLE CASE DI MATERNITÀ E A DOMICILIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 14 agosto 1998

Art. 9
Speciali raccomandazioni
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della tutela della maternità e delle modalità di assistenza alla gravidanza, al parto ed al puerperio, si ispira alle raccomandazioni relative alla tecnologia appropriata per la nascita emanate dall'OMS.
2. La Regione s'impegna a promuovere la pratica dell'allattamento al seno tramite la corretta informazione e sensibilizzazione della donna in gravidanza e l'avvicinamento immediato a tal fine della madre e del neonato fin dal parto.
3. Nel rispetto del diritto di libera scelta della donna sulle modalità e lo svolgimento del parto, particolare attenzione e garanzie devono essere riservate alle eventuali richieste di parto indolore, mediante tecniche e modalità aggiornate di analgesia.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 7 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, il presente articolo cessa di avere efficacia al momento dell' entrata in vigore del regomento medesimo ossia a partire dal 25 aprile 2009.

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