Art. 1
Oggetto e finalità
1. La presente legge detta disposizioni in materia di diritti della donna relativi al parto, al fine di:
a) soddisfare i bisogni di benessere psico-fisico della donna e del nascituro durante la gravidanza, il parto ed il puerperio;
b) promuovere l'informazione e la conoscenza sulle modalità di assistenza e le pratiche sanitarie in uso presso le strutture del Servizio sanitario regionale;
c) favorire la libertà di scelta da parte della donna circa i luoghi dove partorire e circa l'organizzazione assistenziale e sanitaria dell'evento, ferme restando le esigenze primarie della sicurezza e della riduzione dei fattori di rischio ambientali, personali e sanitari incidenti sui tassi di morbilità e mortalità materna e neonatale.