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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 11 agosto 1998, n. 26

NORME PER IL PARTO NELLE STRUTTURE OSPEDALIERE, NELLE CASE DI MATERNITÀ E A DOMICILIO

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 20 dicembre 2013, n. 27

Art. 4
Parto a domicilio
1. La Regione opera per introdurre nel Servizio sanitario regionale le condizioni di assistenza alle gestanti, che richiedono di espletare il parto a domicilio.
2. Sulla base dei criteri e delle modalità attuative previste dalla direttiva della Giunta di cui al comma 2 dell'art. 3, le Aziende sanitarie garantiscono il servizio di parto a domicilio, con il coordinamento di personale ostetrico, attraverso:
a) rimborso alla donna delle spese sostenute, in caso di assistenza al parto a domicilio da parte di personale operante in regime libero-professionale, secondo le modalità di cui al comma 4 dell'art. 5;
b) erogazione diretta del servizio, anche attraverso forme di convenzionamento, come previsto dal comma 5 dell'art. 8 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27.
3. Al momento del parto, l'ostetrica od il medico ginecologo-ostetrico che ha in carico la gestante deve informare i servizi di emergenza-urgenza della struttura ospedaliera di riferimento, anche ai fini di un eventuale pronto intervento.

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